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Protezione Civile Marsico Nuovo


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Protezione Civile Marsico Nuovo

IL NOSTRO STATUTO 


ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Ass. Prot. Civile Marsico Nuovo Gruppo Lucano ODV.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in c.so Vittorio Emanuele nel comune di Marsico Nuovo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Ass. Prot. Civile Marsico Nuovo Gruppo Lucano ODV aderisce al Gruppo Lucano diventandone componente costitutiva, riconoscendone statuto, regolamenti e finalità.

In particolare

-aderisce, per ottimizzare la propria azione e per il migliore raggiungimento dei fini e degli scopi statutari alla ODV federazione "Protezione Civile Gruppo Lucano" il cui Coordinamento ha sede in Viggiano(PZ) alla contrada S. Lucia;.

-condivide con il citato Gruppo Lucano, aiuti di uomini, mezzi, attrezzature, conoscenze tecniche, aggiornamenti in materia di Protezione Civile e politiche finalizzate alla preservazione dell'Ambiente.

-è sottoposta, nelle gestione delle emergenze, al coordinamento ed alle direttive che provengono dall'amministrazione del Gruppo Lucano ed uniforma la propria gestione a quella delle altre federate con il

Gruppo Lucano.

-aderisce, ad eventuali forme Associative su scala nazionale, europea o internazionale, cui il Gruppo

Lucano, nell'interesse e per la crescita generale, a cui dovesse decidere di aderire.


ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutte le sedi federate o aderenti al Gruppo Lucano adottano il presente Statuto e le modifiche potranno essere adottate solo ed esclusivamente dal Gruppo Lucano


ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa


ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

1. Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti.

2. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse.

3. Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale.

4. Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati operanti nello stesso ambito) culturale, didattico, scientifico,

sportivo e ricreativo.

5. Compiere interventi di soccorso nell'ambito Comunale, e su coordinamento a livello: Intercomunale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale.

6. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale.

7. Garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche.

8. Stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazioni che hanno finalità ed obiettivi simili a quelli della A.P.C.G.L.

9. Stimolare e promuovere il rispetto e la conservazione della natura.

10. Stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti i temi di protezione civile e dell'ambiente.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute

nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del proprio Comune nonché regionale, nazionale ed internazionale su richiesta del proprio Coordinamento.


ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato,. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato e/o trasferirla al Coordinamento di cui è componente costitutiva.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che dovrà avvenire con lettera di rinuncia e restituzione di tesserino personale di riconoscimento ed ogni attrezzatura data in uso di comodato da parte del Gruppo Lucano (sede locale o Coordinamento).


ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio,esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e generale del Coordinamento; 
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
  • Partecipare alle assemblee ed in generale garantire un minimo di 50 ore di attività annuali;

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario se non nei limiti stabiliti dalla legge.


ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e dopo aver attivato le procedure di verifica da parte del coordinamento del

Gruppo Lucano che sovraintende alle procedure per verificarne la regolarità.

In ogni caso l'associato potrà avvalersi entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione dell'assitenza dei

Probiviri.


ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente e Vicepresidente
  • Organo di controllo
  • Organo di revisione
  • Revisori dei conti
  • Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.


ART. 11 (L'assemblea )

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può tenersi anche su piattaforme digitali che consentono il voto a distanza.


ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o. L'invito può essere inviato anche a mezzo di qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo anche attraverso mail, sms o messaggistica istantanea diversa.


ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Non hanno diritto di voto coloro non sono in regola con le quote associative, che non hanno partecipato alle assemblee e che non hanno prestate le ore di servizio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria ratifica la modifica dello statuto dell'organizzazione con la presenza di ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.


ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di minimo quattro più il presidente e massimo otto più il presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l'organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell'assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica
  • dell'esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative a livello comunale,
  •  cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  •  è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
  •  disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non potranno ricoprire all'interno del consiglio direttivo la carica di presidente e vicepresidente i componenti di uno stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela ovvero non potranno far parte del consiglio direttivo i membri di uno stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, limitando l'applicazione del comma ai ruoli di presidente e vicepresidente.

Per gravi e comprovate violazioni del presente statuto e di quello della federazione Gruppo Lucano potranno essere attivate le procedure di commissariamento della federata con sostituzione degli organi amministrativi per salvaguardare il patrimonio umano e materiale.


ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

I Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed in caso di dimissioni del Presidente convoca entro trenta giorni

l'assemblea per le elezioni.

Per gravi e comprovate violazioni del presente statuto e di quello della federazione Gruppo Lucano potranno essere attivate le procedure di commissariamento della federata con sostituzione del presidente con un commissario per salvaguardare il patrimonio umano e materiale.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.

117/17.

L'organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.


ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da tre revisore contabile iscritto al relativo registro.


Art. 20 (Il Collegio dei probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al

Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

I Probiviri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio.

In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

1 beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta
•dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e comunque al Coordinamento - Gruppo Lucano quale Ente del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Libri sociali)
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri
organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata
all'organo competente.

ART. 33 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34 (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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